Art.1
- Denominazione, sede e durata
E' costituita MatExplora
Associazione "GIOVANNI MELZI " per la valorizzazione della
cultura scientifica con sede in Treviglio, piazza Cameroni n.3,
presso la Sezione Scientifica del Museo Civico "Ernesto e Teresa
Della Torre".
La sua durata è illimitata.
Art.2
- Scopo
L’Associazione nasce al fine di svolgere
attività di utilità sociale a favore di associati o di
terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della
libertà e dignità degli associati.
Scopo
dell'Associazione è in particolare:
- Valorizzare e
sostenere l’insegnamento della matematica e, più in
generale, l’insegnamento scientifico;
- Diffondere la
cultura scientifica;
- Collaborare con il Comune di Treviglio per
la programmazione e la conduzione delle attività connesse con
il funzionamento della sezione scientifica del Museo Civico "Ernesto
e Teresa Della Torre";
- Curare i rapporti con enti, società
ed associazioni aventi analoghe finalità;
- Sensibilizzare
persone fisiche, società ed enti pubblici e privati
ricercandone il sostegno a favore delle proprie finalità
culturali.
Art.3 - Attività
Al fine di
perseguire gli scopi istituzionali, l’Associazione può
organizzare attività quali:
- seminari, ricerche
didattiche, nonché tutte le altre attività che possono
contribuire all’incremento, alla formazione, all’aggiornamento
culturale e didattico dell’intero Personale della Scuola;
-
conferenze, congressi, convegni e mostre scientifiche e didattiche;
-
istituzione e concessione di premi diretti al progresso
dell’insegnamento della matematica e di altre discipline
scientifiche;
- qualsiasi altra attività idonea al
conseguimento delle finalità istituzionali del
sodalizio.
Art.4 - Ammissione dei soci
4.1. Sono
ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo
alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano
collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate
attraverso lo statuto ed i regolamenti.
4.2. Nessun motivo legato
a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza
italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può
essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione
all’organizzazione.
4.3. L'ammissione all'Associazione è
deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del
richiedente, nella quale dovrà specificare le proprie complete
generalità.
4.4. All'atto dell'ammissione il socio si
impegna al versamento della quota associativa annuale (nella misura
fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata, in sede di rendiconto
economico finanziario dall'Assemblea ordinaria), al rispetto dello
Statuto e dei regolamenti emanati.
4.5. Avverso il diniego
motivato di iscrizione all’Associazione espresso dal consiglio,
il richiedente può ricorrere all’Assemblea degli
aderenti, che devono decidere sull’argomento nella prima
riunione convocata. La decisione è inappellabile.
4.6.
Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota
associativa è intrasmissibile.
4.7. È ammessa la
figura del socio onorario, su proposta del Consiglio Direttivo e
deliberazione dell’Assemblea.
Art.5 - Diritti e
doveri dei soci.
5.1. Tutti i soci ordinari maggiorenni hanno
diritto di voto ed hanno diritto all’elettorato attivo e
passivo.
5.2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di
controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in
particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere,
bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.
5.3. Il socio
non potrà di norma essere retribuito, ma avrà diritto
al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività
prestata.
5.4. L'Associazione può, in caso di necessità,
assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
5.5. Il
comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno
dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà
ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità
e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee
programmatiche emanate.
Art.6 - Recesso ed esclusione del
socio.
6.1. Il socio può recedere dall'Associazione
mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.
6.2. Il
socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti
casi:
morosità protrattasi per 3 mesi dal temine di
versamento richiesto;
gravi motivi che abbiano arrecato danno
morale e/o materiale all'Associazione stessa.
6.3. L'esclusione
del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e la relativa
delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere
comunicata all’interessato a mezzo lettera semplice.
6.4. Il
socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto
all’ordine del giorno della successiva Assemblea l’esame
dei motivi che hanno determinato l’esclusione, al fine di
contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla
data di convocazione dell’Assemblea, che deve avvenire nel
termine di tre mesi, il socio interessato dal provvedimento si
intende sospeso.
6.5. I Soci receduti e/o esclusi non possono
richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno
diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.
Art.7 -
Gli organi sociali
7.1.Gli organi dell'Associazione sono:
-
l'Assemblea dei Soci,
- il Consiglio Direttivo,
- il
Presidente.
7.2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo
gratuito.
Art.8 - L'Assemblea
8.1. L'Assemblea è
organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è convocata
almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi
ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare con e-mail,
telegramma o raccomandata agli associati, almeno 10 giorni prima di
quello fissato per l'adunanza. Verrà inoltre affisso l’avviso
nei locali della Sede.
8.2. L'Assemblea dei Soci è
presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i
membri del Direttivo.
8.3. L’Assemblea deve inoltre essere
convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo
richieda almeno un decimo dei soci.
8.4. L'Assemblea è
organo sovrano dell'Associazione.
8.5. Gli avvisi di convocazione
devono contenere il giorno e l’ora della convocazione, l'ordine
del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
8.6.
L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E'
straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la
delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento
dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
8.7.
L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è
presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in
seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima,
qualunque sia il numero dei presenti.
8.8. Spetta alla competenza
dell'Assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:
-
elezione del Presidente,
- elezione del Consiglio Direttivo,
-
proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti
organizzativi,
- approvazione del rendiconto economico finanziario
consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo,
-
determinazione annuale dell'importo della quota sociale di
adesione,
- ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dal
Consiglio Direttivo,
- approvazione del programma annuale
dell'Associazione, Ammissione dei soci onorari.
8.9. Le
deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza
dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su
problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o
nei casi in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno.
8.10. Ogni
socio ha diritto di esprimere un solo voto. Ogni socio può
essere portatore di una sola delega.
8.11. Le discussioni e le
deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte
in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente
dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto
dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito
registro, conservato a cura del Segretario nella sede
dell'Associazione.
8.12. Ogni socio ha diritto di consultare i
verbali delle sedute e chiederne una copia.
8.13. Spetta alla
competenza dell'Assemblea straordinaria la delibera delle seguenti
questioni:
approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la
presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza
dei presenti;
scioglimento dell'Associazione e devoluzione del
patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci.
8.14.
Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere
eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il
pagamento della quota.
Art.9 - Il Consiglio Direttivo
9.1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio
Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da sette membri. Il
Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Il primo Consiglio
eletto avrà la durata di un anno.
9.2. La convocazione del
Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e
automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio
Direttivo stesso.
9.3. Le delibere devono essere assunte con il
voto della maggioranza assoluta dei presenti.
9.4. Il Consiglio
Direttivo:
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione;
- redige e presenta all'Assemblea il rapporto
annuale sulle attività dell'Associazione;
- redige e
presenta all'Assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo
ed il bilancio preventivo;
- ammette i nuovi soci;
- esclude
i soci salva successiva ratifica dell'Assemblea;
- propone i soci
onorari;
- definisce accordi, collaborazioni, convenzioni con enti
e istituzioni pubblici e privati.
9.5. Le riunioni del Consiglio
Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la
maggioranza dei suoi componenti.
9.6. Nell'ambito del Consiglio
Direttivo sono previste almeno le seguenti figure:
- il
Presidente (eletto direttamente dall'Assemblea generale),
- il
Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo
stesso),
- il Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio
Direttivo stesso).
Art.10 - Il Presidente
10.1. Il
Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede
alla convocazione dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e
li presiede.
Art.11 - Il Vice Presidente
11.1. Il
Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di
legittimo impedimento.
Art.12 - Il Segretario
12.1.
Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri
sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del
Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali,
dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo,
compie le mansioni delegate dal Presidente.
Art.13 - I
mezzi finanziari
13.1. L’Associazione trae le risorse
economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle
attività da:
a) quote e contributi degli associati,
nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata
dall'Assemblea;
b) eredità, donazioni e legati;
c)
contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o
istituzioni pubblici o privati, anche finalizzati al sostegno di
specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei
fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e
di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da
prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle
cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso
lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale,
artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e
comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei
terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali
finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni
anche a premi.
13.2. L’Associazione è tenuta per il
periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione
della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti,
relativa alle risorse economiche derivanti da eredità,
donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti
locali, di enti o istituzioni pubblici o privati, anche finalizzati
al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati
nell’ambito dei fini statutari, contributi dell’Unione
europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da
prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le
erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione
relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di
imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.
Art.14 -
Rendiconto economico finanziario
14.1. L’esercizio
sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
14.2. Il
rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio
Direttivo, viene depositato presso la sede dell'Associazione almeno
20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni
associato.
14.3. L'Assemblea di approvazione del rendiconto
economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi
dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in
ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre
sei mesi.
14.4. L’eventuale avanzo di gestione deve essere
destinato a favore delle attività istituzionali
statutariamente previste.
14.5. E’ in ogni caso vietato
distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione,
riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
Art.15
- Scioglimento
15.1. Per deliberare lo scioglimento
dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in
Assemblea straordinaria.
15.2. L'Assemblea che delibera lo
scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e
delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla
liquidazione stessa.
15.3. La devoluzione del patrimonio sarà
effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di
associazioni di finalità similari.
Esente
da bollo ed Imposta di Registro a norma dell’art. 8 L.
11/08/1991 n° 266.